In questa pagina inerente alle GUARDIE SVIZZERE potete trovare gli eventi di maggior rilievo...
Come la COSTITUTIO, la creazione dello STENDARDO e i RIASSUNTI dei giorni carnascialici!!!

COSTITUTIO

art 1 Il Sacro Corpo delle Guardie Svizzere Pontificie Offidane è stato ufficialmente fondato il XXII gennaio MMVI. Il Sacro Corpo si fonda sul reciproco rispetto, sulla lealtà, sull'amicizia, sul reciproco sostegno fisico e morale e sul lavoro di tutti i membri.

art 2 Gli aderenti al Sacro Corpo devono essere cittadini di Offida o per diritto o per concessione.

art 2.1 La concessione della cittadinanza honoris causa può avvenire per meriti etilici e carnascialeschi, mediante parere favorevole unanime del Sacro Consiglio Pontificio.

art 3 I membri di diritto al Sacro Corpo, nonché Padri fondatori, sono nell'ordine: Davide Marchei (Imperator), Rocco D'Angelo (Praefectus), Eros D'Angelo (Artifex), Stefano Vesperini (Vini minister), Ignazio Fenu (Legatus), Simone Perozzi (Eques), Diego Scarpetta (Coquus), Igor D'Angelo (Signifer), Matteo Spinelli (Tribunus) e Francesco Giaccaia (Subcenturio).

art 3.1 Si concede una deroga speciale a Daniele Laudadio ( ) che, pur non partecipando alla fondazione, si colloca ugualmente tra i membri di diritto.

art 3.2 I membri di diritto costituiscono il Sacro Consiglio Pontificio, organo onnipotente e supremo. L'insieme di tutte le guardie (membri di diritto compresi), formano, con diritto di parola e di voto, la Sacra Assemblea Pontificia, organo consultivo di grado inferiore rispetto al Consiglio.

art 3.3 Il Consiglio ha il diritto di selezionare o scartare a proprio insindacabile e inappellabile giudizio le aspiranti Guardie Svizzere.

art 3.3.1 Il candidato dovrà essere presentato al Consiglio da almeno un Padre fondatore.

art 3.4 Il cadetto potrà essere messo alla prova solamente nel Sacro Periodo Carnascialesco e, solo quando avrà dimostrato piena dignità alcolica e morale, il Consiglio potrà votare l'eventuale ammissione (è sufficiente il 50% + 1 dei voti favorevoli).

art 3.5 Una volta ammesso al Sacro Corpo, il cadetto dovrà necessariamente sottoporsi al Giuramento secondo le norme stabilite nel Corpus Iuris Ebriaminis. In seguito riceverà la Santa Benedizione e da quel momento sarà a tutti gli effetti una Guardia Svizzera, sottoposta, quindi, a ogni regola del Corpo.

art 4 La sede ufficiale del Sacro Corpo è stata individuata, per meriti indiscussi e condivisi, nel ristorante "Serpente Aureo" del Coquus Diego Scarpetta, opportunamente benedetto.

art 5 La divisa ufficiale del Sacro Corpo deve rispettare le severissime norme pontificie stabilite alla sua prima creazione.

art 5.1 Qualsiasi divisa che non sia conforme (identica) all'originale dovrà essere automaticamente scartata e con essa, eventualmente, anche la matricola.

art 6 Le uscite ufficiali e obbligatorie del Sacro Corpo in borghese sono: Sant'Antonio Abate (17 gennaio) e tutti i fine settimana sino Giovedì Grasso. In quel giorno l'uscita potrà avvenire sia in divisa ufficiale che non, a discrezione del Consiglio. In divisa ufficiale, invece, si uscirà il Martedì Grasso.

art 6.1 Le assenze senza giusta causa saranno severamente punite, anche con l'espulsione se ritenuto opportuno dal Consiglio.

art 7 Potranno essere assegnate delle medaglie al merito in caso di eccezionali prestazioni alcoliche nell'arco del Sacro Periodo Carnascialesco. Al tempo stesso potranno essere assegnate fasce nere come segno di indegne e vergognose prestazioni.

art 7.1 L'esposizione della medaglia al valore sulla divisa ufficiale è a discrezione del ricevente. La fascia nera, invece, deve essere obbligatoriamente indossata per tutto il periodo stabilito dal Consiglio. In caso di mancata esposizione il Consiglio valuterà la pena adeguata.

art 8 Una Guardia espulsa con disonore non potrà in alcun modo essere in futuro riammessa all'interno del Sacro Corpo.

art 9 Le donne non sono assolutamente ammesse al Sacro Corpo.

art 10 Per ogni articolo (fatta eccezione per gli articoli 1 e 9 ) sono ammissibili, in casi del tutto eccezionali, deroghe pontificie particolari a totale, esclusiva ed insindacabile discrezione del Sacro Consiglio Pontificio.